L ’informazione interdittiva antimafia non può colpire una persona fisica che non svolge attività di impresa ed è illegittima se è emessa nei confronti di chi non si può considerare operatore economico. Il principio è stato ribadito dal Tar Calabria con la sentenza 781 del 10 maggio scorso, che ricostruisce le caratteristiche di questo provvedimento amministrativo. Il punto di partenza è l’individuazione delle
caratteristiche che distinguono l’interdittiva dalla comunicazione antimafia, prevista dall’articolo 84, comma 2, del decreto legislativo 159 del 201 1 (Codice antimafia).
A mettere in relazione l’interdittiva con l’attività di impresa è lo stesso articolo 84, che collega il tentativo di infiltrazione a una persona, fisica o giuridica, che esercita un’impresa. Ciò è in linea con l’articolo 85 che, nell’elencare i soggetti che possono essere sottoposti a verifica antimafia, indica imprese individuali, associazioni, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, offrendo una prima tipizzazione delle categorie di persone fisiche su cui acquisire la documentazione o eseguire le verifiche: titolare, direttore tecnico, legale rappresentante, componenti dei consigli di amministrazione, soci, consorziati, responsabili di sedi secondarie, consorziati, in alcuni casi componenti del collegio sindacale.