Applicabilità del Dlgs. n. 231 del 2001 alle società unipersonali: focus su alcuni aspetti rilevanti, partendo dai fatti della Sentenza della Corte di Cassazione n. 45100 del 2021.
La Corte di Cassazione, Sez. Penale, con la Sentenza n. 45100 del 6 dicembre 2021, ha chiarito alcuni rilevanti profili in tema di responsabilità amministrativa delle società unipersonali, ex L. 231 del 2001. Nel caso di specie, il Tribunale aveva annullato l’ordinanza con cui era stata disposta la misura cautelare interdittiva del divieto di contrattare con la Pubblica amministrazione nei confronti di alcune società. Le persone giuridiche in questione erano state ritenute, dal Giudice per le indagini preliminari, gravemente indiziate dell’illecito previsto dagli artt. 21- 25 del Dlgs 8 giugno 2001, n. 231 in relazione al reato presupposto di corruzione propria, attribuita ad un soggetto che aveva rivestito posizione apicale negli enti e che aveva corrotto un assessore comunale. Il Tribunale aveva evidenziato come le società in questione avessero carattere unipersonale, essendo composte e gestite dall’unico socio incolpato del reato presupposto e prive di consiglio di amministrazione e di soggetti titolari di specifiche funzioni aziendali. Sulla base di tali elementi, il Tribunale aveva dunque ritenuto di essere in presenza di imprese individuali, non soggette alle disposizioni di cui al Dlgs n. 231 del 2001. Ritenevano i giudici che, rispetto alle società unipersonali, è necessario distinguere i casi in cui l’ente abbia una propria struttura, che consenta di ritenerla un soggetto autonomo e un centro di imputazione giuridico distinto dalla persona fisica, da quelli in cui la società si identifichi invece con la persona fisica, e, sostanzialmente, costituisca appunto un’impresa individuale, non assoggettabile alla normativa sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, ai sensi dell’art. 1 del Dlgs n. 231 del 2001.