Con il  Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 184., rubricato “Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti”, il Legislatore è voluto intervenire sul noto e sempre più allarmante fenomeno delle azioni/attività a carattere manipolativo riguardanti gli strumenti di pagamento e i flussi monetari digitali.

L’intervento legislativo determina la modifica del codice penale, attraverso:  

a) l’ampliamento per integrazione dell’art. 493 ter p. con la conseguente precisazione che la falsificazione punibile riguarda non solo le “carte di credito” ma anche qualsiasi strumento di pagamento lato sensu “digitale” e diverso dal contante;

b) l’introduzione del nuovo reato di cui all’art. 493 quater c.p., finalizzato alla punizione di chi, in chiave di evidente sfruttamento economico, produce e/o commercializza i sofisticati strumenti e programmi finalizzati a questo tipo di falsificazione;

c) l’estensione del reato di frode informatica di cui all’art. 640 ter, attraverso la previsione di una ulteriore aggravante nel caso in cui il fatto illecito produca un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

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